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CRONOTACHIGRAFO: OBBLIGO PER GLI AUTONEGOZI PDF Stampa E-mail

Sollecitati da numerose Associazioni Territoriali, riprendiamo il tema del cronotachigrafo per aggiornamenti circa l’obbligo di installazione sugli autonegozi utilizzati dai nostri operatori.

Con nostra circolare n. 2/83 del 7 febbraio 2005 rendemmo noto quanto comunicatoci in materia dagli Organi competenti e cioè che “gli autoveicoli per uso negozio sono classificati, ai sensi dell’art. 54, comma 2 lettera g) del Codice della strada, per uso speciale e pertanto non obbligati all’installazione dell’apparecchio” (regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85).

Successivamente il Parlamento Europeo con il Regolamento n. 561 del 15 marzo 2006 in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha modificato i regolamenti del Consiglio CEE 3821/85 e CE 2135/98 e abrogato il regolamento CEE 3820/85.

In seguito all’emanazione di questo nuovo provvedimento abbiamo posto nuovamente al Ministero il quesito sull’obbligo in oggetto. Alla nostra interpellanza ci è stato suggerito di inoltrare richiesta alla Polizia di Stato che ci ha risposto, per posta elettronica, con la mail che riportiamo testualmente di seguito:

“Dal 1° gennaio 2008, i veicoli che godevano di esenzione dall'osservanza delle prescrizioni relative ai tempi di guida e di riposo sotto la vigenza del regolamento CEE 3820/1985 devono essere adeguati alla normativa del regolamento CE 561/2006, ad esclusione di pochi casi (elencati nell'art.3) tra i quali non rientrano più i veicoli immatricolati ad uso speciale per negozio.”

Alla luce di quanto sopra riportato dobbiamo pertanto prendere atto che con il regolamento 561/2006 è stato introdotto, anche per gli autonegozi superiori a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, l’obbligo di adeguamento nel settore dei trasporti su strada, ivi compresa l’installazione del cronotachigrafo.

 

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