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Il commercio ambulante, definito come commercio al dettaglio su aree pubbliche, è disciplinato dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, titolo X, artt. 27-30, meglio noto come Decreto Bersani, che riguarda tutti gli aspetti del commercio al dettaglio. Ciascuna Regione o Provincia autonoma si è dotata poi di una legge regionale o provinciale di attuazione. Il Decreto riguarda in particolar modo le definizioni dell'attività, i modi di accesso e alcune questioni generali. L'art.27 del D.Lgs. definisce i concetti-base del commercio al dettaglio su area pubblica. Ecco una rapida sintesi delle principali definizioni: a) Per commercio su aree pubbliche, si intende l'attività di vendita al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti o bevande su aree pubbliche su posteggi assegnati oppure in forma itinerante. b) Per mercato, si intende l'area pubblica individuata dal comune per essere destinata all'esercizio dell'attività mediante una concentrazione di posteggi, attrezzata o meno, con cadenze periodiche stabilite dal comune. c) Per fiera, l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze e/o festività e/o eventi straordinari. L'art.28 invece specifica e disciplina tutte le modalità dell' attività commerciale in particolare le autorizzazioni, ed i requisiti necessari per l'accesso all'attività. L'esercizio del commercio su aree pubbliche: a) è subordinato al possesso di autorizzazione comunale rilasciata a persone fisiche o società di persone (sono quindi escluse le società di capitale); b) La concessione del posteggio e rilasciata dal sindaco del comune in cui si trova il posteggio ed ha una validità decennale salvo rinnovi; c) L'autorizzazione al solo commercio itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, nel caso si tratti di persona fisica, o dal comune in cui la società abbia la propria sede legale. Entrambe le autorizzazioni sono utili per partecipare alle fiere su tutto il territorio nazionale, sempre che vi siano disponibili i posteggi. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa bisogna essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 del Decreto e, per il solo settore alimentare, anche dei requisiti professionali (la cosiddetta iscrizione al REC). Nella domanda di autorizzazione bisogna indicare il settore (alimentare oppure non alimentare) o i settori merceologici in cui si intende operare . L'autorizzazione dà diritto a vendere, salvo le questioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti del settore. In casi particolari (come le aree marittime, portuali, ferroviarie e autostradali, l'esercizio dell'attività commerciale è subordinato a specifici permessi dell'ente proprietario e gestore. Ciascuna Regione provvede - nel rispetto della norma nazionale - alla regolamentazione dell'esercizio dell'attività e alla definizione delle procedure e dei criteri di programmazione sulla base delle caratteristiche del territorio. A tal fine le Regioni concertano con gli enti locali, le organizzazioni di consumatori e le associazioni di categoria le politiche generali di sviluppo del settore. Ai Comuni spetta invece, oltre che il rilascio delle autorizzazioni, l'organizzazione dell'attività ed il suo controllo attraverso un regolamento che determina i posteggi, le metrature, gli orari, i divieti di esercizio ed ogni altro aspetto pratico.
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