Home Sala Stampa Dalle categorie FIVA DURC

Confcommercio

Evento importante

Ultimi giorni per iscriversi al VI° Corso PIZZAIOLO. Per info contattare il numero: 0874/6891 Si informa che presso la sede di Campobasso i giorni 28 e 30 maggio si terrà il Corso del Libretto Sanitario Specifico. Per iscriversi contattare il numero 0874/6891.


by AG
corso somministrazione.jpg
affitto aule.jpg
DURC PDF Stampa E-mail
OGGETTO: Legge Finanziaria 2010 - AC 2936-A - Approvazione e trasmissione del provvedimento al Senato - Articolo 2 comma 9 - Durc

L'Aula di Montecitorio ha approvato, nella seduta di giovedi 17 dicembre, l'atto 2936-A relativo alla legge finanziaria 2010. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato (AS 1790-B) ed è stato calendarizzato per lunedi 21 dicembre per essere approvato nella stessa giornata o, tutt'al più, nel giorno seguente.

Come noto, nel provvedimento è inserita la norma di cui all'articolo 2 comma 9 - allegata e già anticipata con ns. comunicazione 23/762 del 4 dicembre u.s. - riguardante il Durc, che ha corretto e ribaltato la precedente disposizione adottata dall'Aula del Senato a seguito di emendamento Esposito, Azzolini ed altri che aveva stabilito l'inapplicabilità del medesimo Durc agli ambulanti (cfr. ns. comunicazione 22/711 del 16 novembre 2009) e quindi la sostanziale inefficacia dell'articolo 11-bis della legge 102/2009.

Nel confermare la forte perplessità per un'azione legislativa che non è certo un esempio di coerenza e di chiarezza, si illustrano di seguito - con riserva di tornare sull'argomento - alcune questioni di più immediato interesse.

La norma in oggetto non abroga esplicitamente l'articolo 11-bis della legge 102/2009 e ciò rappresenta un ulteriore aspetto di non chiarezza : tuttavia, ad una attenta lettura del dispositivo, il superamento della norma previgente si rintraccia nel riferimento al comma 2 bis dell'articolo 28 del decreto legislativo 114/98 introdotto, appunto, con la legge 102/2009. Già questa considerazione, da sola, induce a ritenere che il "vecchio 2-bis" sia stato nuovamente normato. E anche se ciò non corrispondesse al vero (circostanza in verità assai dubbia), è il tenore complessivo dello spirito e della lettera della norma in oggetto che porta al superamento dell'articolo 11-bis della legge 102/2009. E' dunque fondata opinione della scrivente Federazione che il nuovo dispositivo incide profondamente sugli elementi costitutivi della vecchia norma in modo tale da renderla quantomeno superata e priva di efficacia. E infatti:

a) Mentre la legge 102/2009 rendeva la presentazione del Durc obbligatoria in ogni caso, la finanziaria 2010 conferisce alle Regioni la facoltà di assoggettare o
b) meno il rilascio delle autorizzazioni amministrative alla presentazione del Durc. E' quindi indubbio, a prescindere dalle osservazioni, pure corrette, contenute nella nota del Ministero dello sviluppo economico del 6 novembre (cfr. ns. comunicazione 21/691 del 6 novembre u.s.) in materia di riserva legislativa a favore dello Stato, che il Legislatore ha innovato rispetto la situazione precedente. Semmai adesso si pone il problema di una eventuale legislazione regionale differenziata ma su tale aspetto si potranno sviluppare iniziative specifiche che comunque non potranno mai mettere in discussione la facoltatività stabilita dal Legislatore stesso.
c) Allo stesso modo, la verifica annuale della sussistenza del documento, che nella legge 102/2009 veniva sancita come obbligo, diventa una facoltà sia in termini procedurali, stabilendo cioè le modalità delle attività di verifica, sia in termini di azione da parte dei Comuni, che possono essere chiamati (non debbono) a detta verifica.
d) Ancora, mentre nella legge 102/2009 figurava come automatica la decadenza della autorizzazione in caso di mancata presentazione iniziale e/o annuale del Durc, nel provvedimento licenziato dalla Camera viene stabilita la sospensione temporanea in caso di mancata presentazione annuale del Durc, ovviamente soltanto quando detta presentazione sia stata esplicitamente prevista.

La norma approvata dalla Camera, peraltro, chiarisce anche due aspetti sui quali finora si era palesata una grande incertezza:

a) Il durc in oggetto deve essere rilasciato anche alle ditte individuali. Come noto l'Inail aveva escluso la possibilità del Durc alle imprese che non occupavano collaboratori familiari e/o dipendenti. Ora, invece, e solo ai fini del rilascio della autorizzazione e per la sua eventuale verifica annuale, è previsto il rilascio di questa forma di Durc anche per le imprese individuali.
b) L'autorizzazione amministrativa deve essere rilasciata anche ai soggetti che hanno rateizzato il debito contributivo. In questo senso ci si chiede quale tipo di documentazione dovranno presentare i soggetti interessati : l'importante è comunque aver stabilito il principio che la rateizzazione equivale, di fatto, ad essere in regola con la norma.

Non sembra quindi essere dubbia la considerazione sul superamento dell'articolo 11-bis della legge 102/2009. E tuttavia l'approssimarsi della scadenza originariamente prevista dalla norma (il prossimo 31 gennaio) nonché l'adozione da parte di talune Regioni di atti di carattere amministrativo come circolari, risoluzioni e note sull'applicazione della stessa norma o - addirittura - di semplici avvisi da parte dei Comuni sulla obbligatorietà della presentazione del documento entro il prossimo 31 gennaio pena la decadenza del titolo autorizzatorio, stanno creando - come ci viene segnalato dal territorio - grave confusione e situazioni del tutto ingiustificate nei confronti degli operatori.

Si ribadisce, tuttavia, che - ad avviso della scrivente Federazione - l'attuazione della norma in oggetto, una volta definitivamente approvata, appare soggetta ad atti normativi specifici da parte delle Regioni interessate e che non sembra essere consentito ai Comuni - stante il tenore della norma medesima - procedere autonomamente in mancanza dei predetti atti.

ALLEGATO 1 - TESTO DELLA NORMA SUL DURC
Articolo 2 comma 9 della Legge Finanziaria 2010 (Atto Camera 2936-A)


9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione dei debito contributivo. Il Durc, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc, di cui al comma 2-bis dei precedente articolo 28».

ALLEGATO 2 - TESTO DEL QUESITO INVIATO AL MINISTERO

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione mercato
DG Concorrenza e Consumatori
Via Veneto 33
00187 ROMA

OGGETTO: Legge finanziaria 2010 - AC 2936-A - Articolo 2 comma 9 - Durc

L'Aula di Montecitorio ha approvato, nella seduta di giovedi 17 dicembre, l'atto 2936-A relativo alla legge finanziaria 2010. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato (AS 1790-B) ed è stato calendarizzato per lunedi 21 dicembre. Si presume, tenuto conto dell'oggetto della materia e della normale prassi parlamentare, che il testo sarà definitivamente approvato nella stessa versione, diventando quindi legge dello Stato.

Come noto, nel provvedimento è inserita la norma di cui all'articolo 2 comma riguardante il Durc che non abroga esplicitamente l'articolo 11-bis della legge 102/2009 : tuttavia, ad una attenta lettura del dispositivo, il superamento della norma previgente si rintraccia nel riferimento al comma 2 bis dell'articolo 28 del decreto legislativo 114/98 introdotto, appunto, con la legge 102/2009. E' dunque fondata opinione della scrivente Federazione che il nuovo dispositivo incide profondamente sugli elementi costitutivi della vecchia norma in modo tale da renderla quantomeno superata e priva di efficacia.

Mentre la legge 102/2009 rendeva infatti la presentazione del Durc obbligatoria in ogni caso, la finanziaria 2010 conferisce alle Regioni la facoltà di assoggettare o meno il rilascio delle autorizzazioni amministrative alla presentazione del Durc. E' quindi indubbio, a prescindere dalle osservazioni, pure corrette, contenute nella nota del Ministero dello sviluppo economico del 6 novembre (cfr. ns. comunicazione 21/691 del 6 novembre u.s.) in materia di riserva legislativa a favore dello Stato, che il Legislatore ha innovato rispetto la situazione precedente.

Allo stesso modo, la verifica annuale della sussistenza del documento, che nella legge 102/2009 veniva sancita come obbligo, diventa una facoltà sia in termini procedurali, stabilendo cioè le modalità delle attività di verifica, sia in termini di azione da parte dei Comuni, che possono essere chiamati (non debbono) a detta verifica.

Ancora, mentre nella legge 102/2009 figurava come automatica la decadenza della autorizzazione in caso di mancata presentazione iniziale e/o annuale del Durc, nel provvedimento licenziato dalla Camera viene stabilita la sospensione temporanea in caso di mancata presentazione annuale del Durc, ovviamente soltanto quando detta presentazione sia stata esplicitamente prevista.

Non sembra quindi essere dubbia la considerazione sul superamento dell'articolo 11-bis della legge 102/2009. E tuttavia l'approssimarsi della scadenza originariamente prevista dalla norma (il prossimo 31 gennaio) nonché l'adozione da parte di talune Regioni di atti di carattere amministrativo come circolari, risoluzioni e note sull'applicazione della stessa norma o - addirittura - di semplici avvisi da parte dei Comuni sulla obbligatorietà della presentazione del documento entro il prossimo 31 gennaio pena la decadenza del titolo autorizzatorio, stanno creando - come ci viene segnalato dal territorio - grave confusione e situazioni del tutto ingiustificate nei confronti degli operatori.

Ad avviso della scrivente Federazione - l'attuazione della norma in oggetto, una volta definitivamente approvata, appare soggetta ad atti normativi specifici da parte delle Regioni interessate e non sembra essere consentito ai Comuni - stante il tenore della norma medesima - procedere autonomamente in mancanza dei predetti atti.

In tal senso si chiede di conoscere, con ogni possibile cortese urgenza, il parere di codesto Ministero al fine di evitare alle imprese inutili contenziosi.

 

Calendario eventi

<<  Maggio 2012  >>
 Lu  Ma  Me  Gi  Ve  Sa  Do 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

News e Bandi