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FIVA: Non applicabilità del DURC al commercio ambulante
L'aula del Senato ha licenziato, lo scorso 13 novembre e in prima lettura, la legge finanziaria 2010 (atto senato 1790) che adesso va alla Camera dei Deputati per il prosieguo dell'iter. Nella versione approvata figura anche l'articolo 2 comma 8-bis sottoriprodotto, derivante da un emendamento dei senatori Esposito, Azzolini e altri (cfr. nostra comunicazione 20/672).
8-bis. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.
Per effetto della disposizione di cui sopra, si deve ritenere soppresso e comunque superato - anche in mancanza di esplicita previsione abrogativa - il dispositivo di cui all'articolo 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 (obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva).
Infatti i richiami legislativi contenuti nella disposizione in oggetto, ancorché diversi da quelli riportati nell'articolo 11-bis della legge 102/2009, si riconducono tutti alla fattispecie della certificazione riguardante la regolarità contributiva da parte delle imprese.
Del resto già l'Inail (cfr. nota 13.10.09 prot. 9213) aveva chiarito come il "documento" non fosse tecnicamente previsto per le aziende senza dipendenti o collaboratori familiari che invece dovevano fare ricorso ad una "certificazione" rilasciata dall'Inps al di fuori dello sportello unico.
In ogni caso, poiché il nuovo dispositivo approvato dal Senato stabilisce esplicitamente la non applicabilità alle imprese di commercio su aree pubbliche delle disposizioni inerenti tanto la "certificazione" quanto il "documento unico", si deve concludere che l'articolo 11-bis cessi di avere efficacia o, quanto meno, diventi inapplicabile per il settore.
E' opportuno rilevare che la nuova norma entrerà in vigore soltanto dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera, sempre che non torni in successive letture al Senato. E tuttavia la legge finanziaria è generalmente approvata entro la fine dell'anno e quindi - se l'articolo 2, comma 8-bis resterà confermato nella sua strutturazione - e in ogni tempo utile per rendere inefficace la scadenza del 31 gennaio prevista dalla legge 102/2009.