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FIVA: per opportuna informazione si comunica che l'emendamento Pini di cui è stata data notizia è stato ritenuto ammissibile.
Inoltre, la X Commissione permanente della Camera, che esamina il provvedimento in sede consultiva, ha espresso parere favorevole sull'emendamento ieri riformulato, come riportato negli atti parlamentari che si riproducono di seguito.
X Commissione - Resoconto di mercoledì 22 luglio 2009 - SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 luglio 2009 - Presidenza del Presidente Andrea GIBELLI. - Intervengono il sottsegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi ed il sottosegretario di Stato dello Sviluppo economico, Stefano Saglia.
Legge Comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Parere alla XIV Commissione). (Esame e conclusione - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo riferito al provvedimento in titolo
Andrea GIBELLI, presidente e relatore, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, un emendamento consistente in un articolo aggiuntivo presentato direttamente presso tale commissione che investe una materia di competenza della X Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull'emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingere la proposta emendativa solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la Commissione XIV non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo. In sostituzione quindi al relatore Torazzi, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Commissione su un emendamento interviene sull'articolo 14-bis della legge n.125 del 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati) introdotto dall'articolo 23 della legge comunitaria 2008, recentemente approvata dal Parlamento; tale articolo disciplina la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, prevedendo, al comma 1, che la somministrazione e la vendita di alcolici, dalle ore 24 alle ore 7 possano essere effettuate solo in locali o pertinenze muniti dell'apposita licenza; con il comma 2, il medesimo articolo prevede che chiunque somministri o venda alcolici in luoghi diversi da quelli indicati sia passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 12mila euro. Sottolinea che tale comma ha l'obiettivo di disincentivare la vendita e la somministrazione illecite di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, specie in orari notturni e mediante distributori automatici. Per come la norma è concepita, evidenzia il rischio concreto che la disposizione impedisca la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche anche in alcune situazioni in cui essa è da considerarsi lecita.
La proposta di modifica della norma contenuta nell'emendamento in questione salvaguarderebbe, pertanto, la possibiltà di vendere e somministrare bevande alcoliche nelle occasioni in cui la legge prevede la liceità dell'attività, previamente autorizzata, ovverosia nelle fiere, nelle sagre, nelle varie riunioni straordinarie di persone, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti tipici locali, nonché nel caso di vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle specifiche disposizioni regionali sull'attività commerciale.
Propone pertanto, in considerazione del contenuto condivisibile della modifica proposta, di esprimere un parere favorevole alla XIV Commissione.
...omissis...
La Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 7.025 (vedi allegato)
ALLEGATO - Legge comunitaria 2009. C.2449 Governo.
PARERE SULL'ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione, esaminato l'articolo aggiuntivo riferito al disegno di legge C. 2449 Governo, recante <<Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009>> - trasmesso dalla XIV Commissione, delibera di esprimere PARERE FAVOREVOLE sull'articolo aggiuntivo del relatore 7.025
Il provvedimento continua il suo iter presso la XIV Commissione. E tuttavia si hanno fondate speranze che le nostre richieste siano accolte, anche tenendo conto dell'odg votato nella stessa Commissione in occasione dell'approvazione della legge comunitaria 2008 e che di seguito si riproduce:
Ordine del giorno (9/2320-bis-B/1.Pini, Gozi), "premesso che la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni, impegna il Governo a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 2 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche nelle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati".
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