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L’articolo 23 della legge comunitaria 2008 sancisce e ricorda aspetti già chiari, ma forse mai rispettati, della somministrazione in forma ambulante che ha da sempre previsto il divieto assoluto di somministrazione di alcoolici di qualsiasi gradazione, riguarda soprattutto i camion bar in forma itinerante e in particolar modo, quelli posizionati davanti le discoteche, quindi a seguito di una campagna di informazione – ispirata da una associazione concorrente - che, basandosi su una errata interpretazione della normativa, sta generando una serie di ingiustificati allarmismi. La norma che vieta la vendita e somministrazione di alcolici su spazi ed aree pubbliche, ad eccezione dei pubblici esercizi, si inquadra nel più generale divieto sancito dall’articolo 87 del TULPS di vendere e somministrare tali prodotti in forma ambulante. Va da sé che la vendita in forma ambulate equivale alla somministrazione atteso, tra l’altro, il costume di consumare gli alcolici direttamente dalle bottiglie, con le note conseguenze dell’utilizzo delle stesse come armi improprie in caso di risse o con i problemi connessi all’abbandono delle stesse sul solo pubblico. Si ritiene pertanto importante precisare quali tra le varie fattispecie di vendita e somministrazione su aree pubbliche siano soggette o meno al divieto in parola. Per una corretta interpretazione del comma 2 dell’articolo 14 – bis della legge 125 del 2001 occorre, infatti, tenere a mente il disposto del secondo comma dell’articolo 152 del regolamento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che recita:
Articolo 152 R.D. 6 maggio 1940 n. 635Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 delpresente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza eogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni,svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzionedi autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I,capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché diquelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinanospecificamente la materia. Pertanto, atteso che il divieto non riguarda le pertinenze dei pubblici esercizi e, a maggior ragione, gli stessi pubblici esercizi, si prospetta il seguente quadro di sintesi:
| FIERE, FESTE, MERCATI, SAGRE, RIUNIONI DI PARTITO, MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRO LOCO, E OGNI RIUNIONE STRAORDINARIA DI PERSONE. Svolte su area pubblica |
POSSIBILE VENDERE E SOMMINISTRARE ALCOLICI IN QUANTO E’ PREVISTA DALLE SINGOLE LEGGI REGIONALI LA PRESENTAZIONE DI UNA DIA PER LA SOMMINISTRAZIONE |
| ESERCIZI SITI IN LOCALI POSTI SU AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE (CHIOSCHI, AREE MERCATALI, STABILIMENTI BALNEARI, ECC.) |
POSSIBILE VENDERE O SOMMINISTRARE ALCOOLICI IN QUANTO PRESENTATA DIA PER LA SOMMINISTRAZIONE O RICHIESTA AUTORIZZAZIONE (l. 287/1991 o leggi regionali o leggi su agriturismo o altri provvedimenti) |
| ATTIVITA’ DI VENDITA EFFETTUATA SU AREA PUBBLICA IN FORMA AMBULANTE – ITINERANTE (CAMION BAR) |
SI APPLICANO IL DIVIETO E LE SANZIONI |
| DISTRIBUTORI AUTOMATICI |
SI APPLICANO IL DIVIETO E LE SANZIONI |
| ATTIVITA’ EFFETTUATA SU AREE PUBBLICHE SENZA ALCUN TITOLO AUTORIZZATORIO |
SI APPLICANO IL DIVIETO E LE SANZIONI |
| ATTIVITA’ SVOLTA SU AREE PRIVATE (FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI) |
SONO FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SPECIFICA, MA LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DEVONO, COMUNQUE , ESSERE AUTORIZZATE |
| PER TUTTE LE ATTIVITA’SOPRA DESCRITTE |
SE VIENE EFFETTUATA CONTEMPORANEAMENTE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO DOPO LE ORE 02.00 E’ VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOOLICI DI QUALSIASI GRADAZIONE (ART. 6 L.160/2007) |
RESTANO FERME EVENTUALI ULTERIORI LIMITAZIONI PREVISTE DA LEGGI REGIONALI OD ORDINANZE SINDACALI (VEDASI LEGGE REGIONE VENETO SULLA SOMMINISTRAZIONE). Come si può notare è sostanzialmente confermato il solo divieto di vendita e somministrazione in forma ambulante cui all’articolo 87 del TULPS.
Il Presidente
Paolo Santangelo
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