Home Sala Stampa Dalle categorie FIPE COMUNICATO STAMPA FIPE

Confcommercio

Evento importante

Ultimi giorni per iscriversi al VI° Corso PIZZAIOLO. Per info contattare il numero: 0874/6891 Si informa che presso la sede di Campobasso i giorni 28 e 30 maggio si terrà il Corso del Libretto Sanitario Specifico. Per iscriversi contattare il numero 0874/6891.


by AG
corso somministrazione.jpg
affitto aule.jpg
COMUNICATO STAMPA FIPE PDF Stampa E-mail

Sempre più ci meravigliamo della superfacilità con cui le amministrazioni comunali abbiano la capacità di sottovalutare la preparazione dei gestori dei pubblici esercizi, in materia di regole e leggi. Risale al lontano 1931 il testo unico che emanava tra le tante leggi relative alla pubblica sicurezza, anche quella riguardante la somministrazione di bevande alcoliche a minore di 16 anni come da art. 689 C.P., (come meglio riportato integralmente in seguito), appurato che è giusto e ligio ricordare al gestore di un pubblico esercizio, quali sono i propri doveri, relativi al Testo Unico di Pubblica Sicurezza, ci chiediamo però a tal riguardo quando potrebbe essere efficace, un ulteriore e banale ordinanza comunale, che non fa altro che avvallare quello che già esiste da oltre 70 anni, mi riferisco all’ordinanza emanata pochi giorni fa dal sindaco Letizia Moratti di Milano dove si tenta di sensibilizzare un problema sociale, che a nostro parere non si combatte, bacchettando i genitori con multe che variano tra le 450 alle 550 euro che arriveranno a casa creando non pochi problemi alla già difficile problematica economica/ familiare o condannando il gestore del locale, come successo a Rovereto, per non essere stato attento all’età e dove il cliente in questione dichiarò il falso, sostenendo di essere maggiore di 16 anni. A tal riguardo volevamo chiarire alcuni aspetti della legge:Il ministero dell’Interno, con la nota pubblicata ha chiarito, nel solco della dottrina, che il divieto non riguarda la sola somministrazione, ma anche la vendita per asporto e pertanto le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezione a chi ha meno di 16 anni. In ordine all’accertamento dell’età del cliente la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza ha ritenuto che in caso di incertezza sull’età del ragazzo sia necessario richiedere un documento, non essendo sufficiente basarsi sulle dichiarazioni dell’interessato e pertanto commette il reato previsto dal medesimo articolo l’ esercente che serve o vende alcolici ad un minore di anni 16 anche se questi, o chi lo accompagna o ne ha la patria potestà, dichiari di avere una età superiore. La condanna importa, nel caso di pubblici esercizi, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS) in capo al reo alla quale segue la revoca delle licenza se trattasi del titolare, nonché la sospensione dell’esercizio fino ad un massimo di due anni anche se il reato è commesso da un dipendente, mentre se trattasi di cessioni effettuate dalle altre categorie commerciali la pena accessoria è la sospensione dell’esercizio fino a due anni non essendo tali esercenti tenuti al possesso dei requisiti soggettivi previsti all’articolo 92 del TULPS e dalle altre leggi sulla somministrazione.Trattandosi di responsabilità personale per configurarsi il reato è necessario che vi sia una condotta dell’esercente, o di un suo commesso, direttamente collegabile alla violazione della norma: in altre parole è necessario che sia l’esercente a consegnare la bevanda alcolica al minore non ritenendosi che il servire una bottiglia di vino ad un tavolo occupato da maggiorenni e minorenni possa configurare una fattispecie delittuosa. Diverso il caso in cui al medesimo tavolo si ordini un numero di consumazioni alcooliche pari a quello delle persone presenti. In tal caso scatta il divieto di servire chi non dimostra (o con l’aspetto o con i documenti) di avere più di 16 anni. Va da sé che la richiesta dell’esibizione del documento atto a comprovare il superamento degli anni 16 non è una violazione della privacy, ma una condizione da soddisfare per poter usufruire delle prestazione richiesta. Alla luce della applicabilità del divieto alla attività di vendita si deve ritenere che non sia legittima nemmeno la distribuzione (sia essa vendita che somministrazione) di alcolici con distributori automatici. Al riguardo suscitano notevoli perplessità le ordinanze con le quali alcuni sindaci hanno ritenuto estendere alla vendita il divieto previsto dal presente articolo ed hanno previsto una sanzione amministrativa per la violazione dello stesso. Infatti non si ritiene legittimo il provvedimento amministrativo con il quale si arriva a prevedere una sanzione pecuniaria per una condotta già colpita con sanzione penale e che, comunque, viene ad incidere su una fattispecie disciplinata da norma penale. Parimenti sussistono motivati dubbi sulla legittimità di ordinanze che elevano a 18 anni il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche, sia per le considerazioni precedentemente effettuate , che in considerazione del fatto che è lo stesso codice penale a riconoscere a chi è maggiore di anni 16 il diritto di consumare ed acquistare bevande alcoliche. Art. 689 C.P.
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
La norma prevede il divieto, da parte di un esercente di un locale pubblico, di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere. La violazione di tale norma è punita con la pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o con la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi; la pena è aumentata se dal fatto deriva ubriachezza. La condanna comporta inoltre la sospensione dell'esercizio.
Nel regolamento per l'esecuzione del T.U.18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 1940 n:635), l'articolo 188 prevede inoltre che i minori di 18 anni non possano essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici.

Campobasso, 22 luglio 2009 Il Presidente FIPE Paolo Santangelo

DIVIETI E LIMITAZIONI Articolo 689 codice penale. Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente Tale articolo vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche a: · minori degli anni 16· persona che appaia affetta da malattia di mente· persona che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altra infermità. Il ministero dell’Interno, con la nota pubblicata sul sito www.fipe.it (area legislativa - area pubblica - somministrazione di alimenti e bevande) ha chiarito, nel solco della dottrina, che il divieto non riguarda la sola somministrazione, ma anche la vendita per asporto e pertanto le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezione a chi ha meno di 16 anni. In ordine all’accertamento dell’età del cliente la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, rinvenibile sul sito www.fipe.it (area legislativa - area pubblica -somministrazione di alimenti e bevande), ha ritenuto che in caso di incertezza sull’età del ragazzo sia necessario richiedere un documento, non essendo sufficiente basarsi sulle dichiarazioni dell’interessato e pertanto commette il reato previsto dal medesimo articolo l’ esercente che serve o vende alcolici ad un minore di anni 16 anche se questi, o chi lo accompagna o ne ha la patria potestà, dichiari di avere una età superiore. La condanna importa, nel caso di pubblici esercizi, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS) in capo al reo alla quale segue la revoca delle licenza se trattasi del titolare, nonché la sospensione dell’esercizio fino ad un massimo di due anni anche se il reato è commesso da un dipendente, mentre se trattasi di cessioni effettuate dalle altre categorie commerciali la pena accessoria è la sospensione dell’esercizio fino a due anni non essendo tali esercenti tenuti al possesso dei requisiti soggettivi previsti all’articolo 92 del TULPS e dalle altre leggi sulla somministrazione. Trattandosi di responsabilità personale per configurarsi il reato è necessario che vi sia una condotta dell’esercente, o di un suo commesso, direttamente collegabile alla violazione della norma: in altre parole è necessario che sia l’esercente a consegnare la bevanda alcolica al minore non ritenendosi che il servire una bottiglia di vino ad un tavolo occupato da maggiorenni e minorenni possa configurare una fattispecie delittuosa. Diverso il caso in cui al medesimo tavolo si ordini un numero di consumazioni alcooliche pari a quello delle persone presenti. In tal caso scatta il divieto di servire chi non dimostra (o con l’aspetto o con i documenti) di avere più di 16 anni. Va da sé che la richiesta dell’esibizione del documento atto a comprovare il superamento degli anni 16 non è una violazione della privacy, ma una condizione da soddisfare per poter usufruire delle prestazione richiesta. Alla luce della applicabilità del divieto alla attività di vendita si deve ritenere che non sia legittima nemmeno la distribuzione (sia essa vendita che somministrazione) di alcolici con distributori automatici. Al riguardo suscitano notevoli perplessità le ordinanze con le quali alcuni sindaci hanno ritenuto estendere alla vendita il divieto previsto dal presente articolo ed hanno previsto una sanzione amministrativa per la violazione dello stesso. Infatti non si ritiene legittimo il provvedimento amministrativo con il quale si arriva a prevedere una sanzione pecuniaria per una condotta già colpita con sanzione penale e che, comunque, viene ad incidere su una fattispecie disciplinata da norma penale. Parimenti sussistono motivati dubbi sulla legittimità di ordinanze che elevano a 18 anni il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche, sia per le considerazioni precedentemente effettuate , che in considerazione del fatto che è lo stesso codice penale a riconoscere a chi è maggiore di anni 16 il diritto di consumare ed acquistare bevande alcoliche.

Articolo 691 codice penale Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. L’articolo punisce chiunque somministra (o comunque fornisce) bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza. Se il colpevole è un esercente la condanna comporta la sospensione dell’esercizio fino a 2 anni, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS, L. 287/1991, leggi regionali) alla quale segue la revoca della licenza.

La “manifesta ubriachezza” è cosa ben diversa dalla ebbrezza (annebbiamento delle facoltà mentali che, tra l’altro, rende inabili alla guida di veicoli).

L’ubriachezza è qualcosa di più: è la temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcol (i medici usano il termine “intossicazione esogena acuta”) e si manifesta con il difetto della capacità di coscienza ed alcune volte in forma molesta.

Per aversi la ubriachezza manifesta, il comportamento in pubblico del soggetto attivo deve denunciare inequivocabilmente l’ubriachezza in modo che questa sia percepita da chiunque, con sintomi del tipo: alito fortemente alcolico, andatura barcollante, pronuncia incerta o balbettante.

Per aversi la condotta illegittima basta che l’ubriachezza sia palese, dia segni manifesti e non equivoci.

L’esercente, pertanto, non deve servire alcolici a chiunque si trovi in tale stato. Naturalmente non gli si può addebitare un comportamento antigiuridico se porta una bottiglia di alcolici ad un tavolo ove siede un ubriaco: il reato lo commette chi materialmente gli offre da bere.

Da tenere presente che l’articolo 187 del regolamento di esecuzione del TULPS , che impone agli esercenti di non rifiutare le proprie prestazioni a chi si offra di pagarne il prezzo, prevede in modo esplicito che tale obbligo non vale per i casi disciplinati dagli illustrati articoli del Codice Penale.

 

Calendario eventi

<<  Maggio 2012  >>
 Lu  Ma  Me  Gi  Ve  Sa  Do 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

News e Bandi